Avvocato di Difesa con Leonardo D’Erasmo: la legge tutela i figli sui social
L’avvocato Leonardo D’Erasmo riassume il quadro delle disposizioni di legge che tutelano le immagini dei figli divulgate sui social
Il quadro normativo
La pubblicazione e diffusione di immagini di minori sui social è usanza sempre più frequente da parte di genitori che spesso non conoscono le conseguenze pregiudizievoli di questa condotta.
Un esempio di comportamento pericoloso è quello che viene definito sharenting, ossia l’abuso dei social da parte dei genitori per discutere delle esigenze dei propri figli, spesso piccolissimi e dei quali condividono immagini e video a soli fini esibizionistici.
Si tratta di un tema di evidente attualità, ma anche di particolare interesse in ambito normativo e giurisprudenziale.
La materia ha trovato specifica disciplina nella Direttiva (CE) n. 46/1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali e, nell’ordinamento nazionale, nella Legge n. 675/1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché nel D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice della privacy.
Questo quadro normativo è stato recentemente arricchito con un ulteriore intervento del legislatore europeo, che ha ritenuto necessario rispondere all’esigenza di riconoscere una più incisiva tutela agli utenti, principalmente a seguito di uno smisurato progresso tecnologico in cui la portata della condivisione e della raccolta dei dati personali è aumentata in modo pressoché incontrollabile.
Minori e tutela rafforzata
L’attuale tecnologia consente alle imprese private e alle autorità pubbliche di usufruire dei dati personali nello svolgimento delle loro attività, ed è ormai abitudine degli stessi privati rendere pubbliche informazioni personali sulla rete mondiale.
L’esigenza di maggiore tutela è ancor più sentita quando si tratta di minori, che godono di una tutela “rafforzata”, per cui deve considerarsi vietata qualsiasi interferenza arbitraria nella vita privata dei minorenni.
Nel quadro dei servizi che siano forniti direttamente ai minori, la normativa europea ha escluso la necessità del consenso del genitore solo laddove il minore abbia compiuto almeno i 16 anni di età. Altrimenti, il trattamento dei suoi dati personali è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. In Italia, è sufficiente che il minore abbia compiuto i 14 anni.
Il tema della diffusione delle immagini di minori è stato oggetto di una pluralità di sentenze. Le controversie sorgono per lo più nei casi di conflitto tra i due genitori circa la scelta di rendere pubbliche fotografie dei minori.
Al giorno d’oggi, le problematiche sono conseguenti all’utilizzo, talvolta eccessivo, dei social network. Sul punto si è verificata un’evoluzione giurisprudenziale. Infatti, secondo un orientamento ormai superato, doveva ritenersi sufficiente, per poter considerare lecita e legittima la diffusione dell’immagine del minore, il consenso di uno solo dei genitori.
La giurisprudenza si è poi evoluta, e oggi è richiesto, a maggior tutela del minore, il consenso congiunto di entrambi i genitori. La ragione di questo maggior rigore è nella consapevolezza dei giudici di “postare” le foto dei minori possa aumentare il rischio che gli stessi diventino facile preda di malintenzionati. E, nelle ipotesi più gravi, finire nel circuito della pedopornografia in rete o divenire vittime di cyberbullismo.
Le foto dei figli online
Tutto ciò è dimostrato dalla cronaca. Come più volte rilevato dai tribunali italiani, infatti, la pubblicazione di foto di minori sui social network, primi fra tutti Facebook e Instagram, determina l’incontrollabile diffusione di queste immagini tra un numero indeterminato di persone, anche sconosciute dal nucleo familiare.
Nell’ordinamento italiano, la pubblicazione di una fotografia online di un soggetto minore di età si inquadra nell’ambito del trattamento dei dati personali e costituisce un’interferenza nella vita privata del minore, molto spesso avvertita come invadente dal minore stesso.
Per tali ragioni, occorre fare particolare attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratti dei propri figli. E comunque, quando si tratta di soggetti infra-quattordicenni, sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori e la pubblicazione dovrà comunque rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore.
Attualmente, il consenso da parte del figlio stesso, che è direttamente interessato dalle eventuali conseguenze derivanti dalla pubblicazione delle immagini online, risulta necessario solo in caso di soggetto ultraquattordicenne, non essendo invece obbligatorio interpellarlo quando si tratti di un figlio di età inferiore ai 14 anni.
È possibile, comunque, leggere sentenze italiane che impongono ai genitori di astenersi dalla pubblicazione delle foto dei figli sui social network in assenza di un loro previo consenso.
Si deve precisare che gli stessi limiti valgono anche per i nonni, nonché per eventuali i nuovi compagni di ciascun genitore.
Se non c’è accordo tra genitori
Che succede se i genitori non riescono a raggiungere un accordo? Gli stessi hanno l’opportunità di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente, che potrà valutare la soluzione più adatta nell’interesse del minore.
Davanti a conflitti tra i genitori, il giudice è tenuto a compiere un bilanciamento degli interessi in gioco e, in particolare, tra la libertà, riconosciuta in capo a ciascun genitore, di crescere i propri figli secondo le personali ideologie, e l’interesse del figlio a non subire alcun pregiudizio gravante sulla propria crescita psicofisica, o di non essere danneggiato anche da un punto di vista relazionale.
Secondo l’orientamento attuale, l’interesse del figlio minore a non subire gravi pregiudizi mediante l’utilizzo dei social network da parte dei genitori deve ritenersi sempre prevalente e preminente, in un’ottica di protezione del minore nella sua fase evolutiva.
Con l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione o il mancato consenso di uno dei genitori, si viola l’art. 10 del codice civile, concernente la tutela dell’immagine. Nonché degli artt. 4, 7, 8 e 145 del D.lgs. n. 196/2003, riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali, oltre che degli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York.
Di fronte a eventuali conseguenze pregiudizievoli, anche solo potenziali, sullo sviluppo del minore, è possibile intervenire in modo limitativo sulle scelte genitoriali.
Conseguenze di un’esposizione prolungata
L’ordinamento, pur riconoscendo in via di principio competenze esclusive alla famiglia, prevede talune deroghe laddove le scelte compiute dai genitori non siano confacenti al superiore interesse del minore.
L’orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza del nostro paese. Una recente pronuncia del Tribunale di Trani ha precisato che non può considerarsi accettazione della pubblicazione di foto o video dei figli minori la mera conoscenza degli stessi da parte dell’altro genitore, mediante la possibilità di accesso al profilo social del genitore che abbia realizzato la condotta rischiosa.
Oltre ai pericoli già esplicitati, non meno rilevanza assume il pregiudizio che la costante esposizione pubblica potrebbe arrecare ai minori sotto un profilo socio-relazionale.
Più volte, emerge come tale esposizione pubblica sia vissuta come un vero e proprio disagio dai minori, di cui spesso vengono rese pubbliche anche le più intime e personali fragilità.
Tanto che, per una migliore valutazione di quest’ultimo aspetto, l’ordinamento prevede l’ascolto del minore che, compiuti gli anni 12 ovvero anche di età inferiore, purché capace di discernimento, può essere sentito dall’autorità giudiziaria che così valuterà anche la volontà del soggetto maggiormente interessato.
Certo è che il figlio, solo in età più adulta, potrà effettivamente esprimere le proprie reali sensazioni rispetto all’ingerenza di comportamenti dei genitori nella sua sfera privata.
Sarebbero forse auspicabili interventi mirati alla protezione di questo interesse dei minori da parte del legislatore, ma allo stesso tempo si auspica maggiore attenzione da parte di tutti i genitori, che dovrebbero informarsi maggiormente sui pregiudizi che possono arrecare ai propri figli e, in ogni caso, giungere quantomeno a scelte condivise da entrambi.
a cura dell’avv. Leonardo D’Erasmo (Instagram: @avvleonardo)